Le proposte della Commissione “Diritti e Sicurezza”:

 

1) Eliminazione della  procedura di affidamento di incarichi fiduciari anche per gli importi inferiori ai 20.000 euro (procedura censurata a livello comunitario in quanto connotata da un ampio margine di discrezionalità nella scelta dell’incaricato).

2) Utilizzo della sola procedura del pubblico incanto, con esclusione  della licitazione privata (ristretta) e della procedura negoziata ad invito, prevista per importi compresi dai 20.000 ai 100.000 euro.

3) Per gli incarichi di importo inferiore alla soglia comunitaria, al fine di ampliare la partecipazione alle gare dei giovani professionisti, solitamente non in possesso di fatturati di un certo livello, chiediamo il possesso della sola qualifica di carattere tecnico organizzativo, escludendo i requisiti di natura economica-finanziaria.

4) Per le opere dei privati che beneficiano di un contributo pubblico proponiamo l’applicazione delle procedure di evidenza pubblica nell’affidamento degli incarichi e che il contributo possa essere erogato solo previa verifica del rispetto delle norme del Codice.

5) Utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dall’art. 64 del d.P.R. n. 544/1999, più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte dai concorrenti rispetto al criterio del prezzo più basso, non funzionale alla valutazione dei profili tecnici e professionali, tipici delle attività di architettura e ingegneria.

6) Per la valutazione degli elementi attinenti alla professionalità ed alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta si adotti il metodo del confronto a coppie, di cui alle linee guida riportate nell’allegato A) del d.P.R. n. 544/99. Inoltre,  sarebbe auspicabile che  i requisiti richiesti al gruppo concorrente siano proporzionali all’incarico da affidare e che la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa avvenga  con i seguenti fattori ponderali:

· Documentazione grafica descrittiva e fotografica di un numero massimo di tre progetti, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto del bando: 20

· Curriculum dei singoli componenti del raggruppamento come da allegati G e H del d.p.r n.544/199: 30

· Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta, desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni, oggetto dell’incarico dei professionisti che svolgeranno il servizio, e dalla struttura tecnico organizzativa e crono programma delle attività con i seguenti sub elementi:

    Approccio metodologico: 20

    Struttura tecnico organizzativa:10

 

· Ribasso percentuale indicato nell'offerta economica: 10

Con eliminazione delle offerte di ribasso pari o superiore della soglia di anomalia.

· Riduzione percentuale indicata nell'offerta con riferimento al tempo di esecuzione dell’incarico: 10

Con verifica (previo contraddittorio) della congruità delle offerte in relazione al prezzo e ai punti relativi agli altri elementi di valutazione (art. 86 del d.lgs n.163/2006) anche in caso di un numero di offerte inferiore a cinque.

7) Il non utilizzo della procedura del   “concorso di progettazione”  (concorso di idee) per gli interventi di restauro e ristrutturazione che richiedono conoscenze, analisi, saggi e rilievi di dettaglio.

8) La giuria sia composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del bando di concorso:  un dirigente della stazione appaltante  che ha bandito il concorso, un professore universitario di ruolo, scelto nell’ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dalla facoltà di appartenenza  e un professionista (n.°1 max) con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvenga dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte.

9) Nessun concorrente o membro di RT potrà concorrere per più di tre interventi, nè potrà risultare aggiudicatario di più di un intervento e, inoltre, chiediamo che il Comune renda pubblico l’elenco delle opere che andranno a gara sia pure in tempi diversi. I gruppi partecipanti siano obbligati  a rendere noto al momento della domanda, i ruoli dei  professionisti che, in caso di aggiudicazione, svolgeranno i relativi servizi, all’interno del raggruppamento e del soggetto eventualmente incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche

10) I progetti già acquisiti dal Comune negli anni precedenti alla data del finanziamento europeo vengano utilizzati solo ed unicamente come base di partenza per la predisposizione dei bandi. Inoltre, i professionisti precedentemente incaricati partecipino  ai futuri  bandi senza vantare priorità rispetto agli altri concorrenti.

11) Obbligo di partecipazione all’interno del raggruppamento di almeno un giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni, non con una generica funzione di supporto, ma con incarico specifico, indicando al momento della domanda l’effettivo ruolo che svolgerà all’interno del raggruppamento.

12) Al giovane professionista sarà richiesta solo l’avvenuta abilitazione all’esercizio della professione, ovvero l’esame di stato, e non l’iscrizione al proprio ordine professionale, albo o collegio.

13) I bandi di gara che hanno per oggetto il restauro di edifici devono prevedere come capogruppo unicamente la figura di architetto.

14) Le società di ingegneria  concorrenti siano formate da non meno di tre consorziati che abbiano operato congiuntamente nel settore dei servizi di ingegneria e di architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni.

15) Per gli incarichi sopra soglia comunitaria  il capogruppo dovrà possedere  non meno del 30% dei requisiti tecnico-economici.

16) In caso di raggruppamenti temporanei chiediamo che nel bando venga richiesto di specificare la tipologia, la quota di attività che verrà assegnata a ciascun componente in caso di aggiudicazione e il soggetto eventualmente incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche. I pagamenti spettanti all’aggiudicatario verranno liquidati separatamente ad ogni singolo componente del raggruppamento, in funzione delle percentuali e delle tipologie di attività espletate, così come desumibili dalle dichiarazioni rese in sede di presentazione delle domande di partecipazione alla gara, in modo che ognuno dei soggetti raggruppati conservi la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

17) Procedere all’aggiudicazione solo nel caso di partecipazione di almeno 5 gruppi concorrenti.